Corte di Cassazione (20762/2021) – Anche dopo che la procedura di concordato preventivo si sia estinta, spetta al tribunale che ne era investito decidere del compenso spettante al commissario giudiziale.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 18/01/2022 - 16:40Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 luglio 2021, n. 20762 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.
Procedura di concordato preventivo – Estinzione per rinuncia alla domanda da parte del ricorrente – Liquidazione del compenso al commissario giudiziale - Competenza del tribunale già investito della procedura – Fondamento.
Data di riferimento:
20/07/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]