revoca del fallimento, Art. 137 - Compenso del curatore.

Tribunale di Avellino - Liquidazione giudiziale: in caso di revoca della procedura le spese di giustizia non possono gravare sul debitore non responsabile ma sul creditore istante che ne abbia richiesto con colpa l'apertura.

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. Ufficio procedure concorsuali, 26 settembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Russolillo.

Liquidazione giudiziale – Impugnazione – Revoca della sentenza di apertura di quella procedura – Spese di giustizia – Debitore non responsabile - Criteri da adottarsi perché non ricadano su di lui – Addebitabilità al creditore istante che risulti averne colpevolmente richiesto l'avvio di quella procedura – Modalità perché ciò avvenga.

Data di riferimento: 
26/09/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (27523/2023) – Revoca della dichiarazione di fallimento: spetta all'erario, in caso di mancata individuazione da parte del Tribunale del soggetto responsabile dell'apertura, di corrispondere il compenso al curatore.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 settembre 2023, n. 27523 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Dichiarazione di fallimento – Revoca della sentenza – Compenso spettante al curatore -  Tribunale – Identificazione del soggetto obbligato al pagamento in quanto responsabile dell'apertura – Onere di corresponsione, in mancanza, da porsi a carico dell'erario – Fondamento.

Data di riferimento: 
28/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano – Fallimento revocato: liquidazione nell'ambito di un giudizio contenzioso ordinario del compenso spettante al difensore della procedura per l'attività anteriormente svolta.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 13 febbraio 2018 – Giudice Est. Filippo D'Aquino.

Fallimento revocato – Difensore incaricato dal curatela – Attività svolta - Compenso  spettante – Pagamento in capo all'Erario – Art. 147 del D.P.R. 115/2002 – Interpretazione estensiva – Liquidazione - Giudizio contenzioso ordinario.

Data di riferimento: 
13/02/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.

Tribunale di Udine - 22.05.2009

Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore Dott. Mimma GRISAFI Giudice

Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)

Data di riferimento: 
22/05/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]