revoca del fallimento, Art. 43 - Rinuncia alla domanda.

Tribunale di Avellino - Liquidazione giudiziale: in caso di revoca della procedura le spese di giustizia non possono gravare sul debitore non responsabile ma sul creditore istante che ne abbia richiesto con colpa l'apertura.

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. Ufficio procedure concorsuali, 26 settembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Russolillo.

Liquidazione giudiziale – Impugnazione – Revoca della sentenza di apertura di quella procedura – Spese di giustizia – Debitore non responsabile - Criteri da adottarsi perché non ricadano su di lui – Addebitabilità al creditore istante che risulti averne colpevolmente richiesto l'avvio di quella procedura – Modalità perché ciò avvenga.

Data di riferimento: 
26/09/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Corte di Cassazione (4343/2020) – Tribunale competente a dichiarare il fallimento e coordinamento di quella procedura con quella di concordato preventivo, in particolare se aperta presso un diverso tribunale.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4343 – Pres. Guido Federico, Rel. Eduardo Campese.

Dichiarazione di fallimento – Centro direttivo e amministrativo della società – Tribunale del luogo in cui si trova – Competenza alla pronuncia.

Coordinamento tra concordato preventivo e fallimento – Procedimenti pendenti avanti allo stesso tribunale o a tribunali diversi  - Principi cui attenersi a seconda dei casi.

Data di riferimento: 
20/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]