Corte di Cassazione (4343/2020) – Tribunale competente a dichiarare il fallimento e coordinamento di quella procedura con quella di concordato preventivo, in particolare se aperta presso un diverso tribunale.

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Data di riferimento: 
20/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4343 – Pres. Guido Federico, Rel. Eduardo Campese.

Dichiarazione di fallimento – Centro direttivo e amministrativo della società – Tribunale del luogo in cui si trova – Competenza alla pronuncia.

Coordinamento tra concordato preventivo e fallimento – Procedimenti pendenti avanti allo stesso tribunale o a tribunali diversi  - Principi cui attenersi a seconda dei casi.

Ai fini della individuazione ai sensi dell’art. 9 L.F. del giudice competente a pronunciare la dichiarazione di fallimento, è determinante il luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell’impresa, occorrendo, infatti, tener conto del luogo in cui vive il cuore pulsante dell’impresa, vale a dire quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata. Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39 c.p.c., comma 2, è onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza a ad una eventuale violazione della L. Fall., art. 9. Allorquando l’istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l’obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito sollecitando il tribunale successivamente adito all’adozione dei provvedimenti di cui alla L. Fall., art. 39, comma 2, che in ogni caso, in ossequio ai principi generali, e vieppiù nell’ottica di garantire preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio. Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l’eventuale accoglimento del reclamo L. Fall., ex art. 18 contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l’illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest’ultima sia ancora sub iudice(Principi di diritto) [nello specifico, il collegio ha evidenziato che, al di là del fatto che la domanda di concordato era stata presentata davanti ad un tribunale diverso da quello innanzi al quale pendeva la procedura prefallimentare, così rendendo certamente non agevole il coordinamento fra le due procedure, correttamente il tribunale adito aveva pronunciato, in considerazione del suo essere competente, il fallimento della ricorrente, in quanto ciò che ulteriormente rilevava era che  il provvedimento adottato dal tribunale avanti al quale era stata proposta la domanda di concordato (declaratoria di incompetenza) non risultava essere stato in alcun modo impugnato, sicché, non essendo più lo stesso pendente, né soprattutto riattivabile, la Corte d’appello, avanti alla quale era stato proposto reclamo ex art. 18 L.F. avverso la pronuncia di fallimento, sicuramente non avrebbe potuto procedere alla revoca  di quella decisione in ragione del mancato preventivo coordinamento con la  procedura concordataria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23345

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: