Corte di Cassazione (8121/2022) – Amministrazione straordinaria di società che abbia contratto obbligazioni garantite da un terzo mediante dazione di pegno: il creditore garantito non può insinuarsi al passivo avvalendosi di tale prelazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 27/04/2022 - 09:44Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2022, n. 8121- Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.
Società in amministrazione straordinaria – Obbligazioni precedentemente contratte - Diritto di pegno costituito da un terzo in relazione a quelle – Legittimazione del creditore garantito a insinuare al passivo la garanzia - Esclusione.
Portata del privilegio speciale ex art. 46 TUB - accollo del debito - Esclusione.