Corte di Cassazione (19963/2023) – Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice che ometta di esaminare la documentazione prodotta, per la prima volta in appello, per provare la ricorrenza dell’esenzione da revocatoria.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 17/11/2023 - 17:05Corte di Cassazione, Sez. III civ., 12 luglio 2023, n. 19963 – Pres. Danilo Sestini, Rel.. Pasqualina A.P. Condello.
Revocatoria ordinaria - Esenzione per l'adempimento di un debito scaduto - Eccezione in senso stretto sollevata per la prima volta in grado d'appello – Preclusione - Giudice – Mancato esame della documentazione prodotta a tal fine - Irrilevanza – Non ricorrenza del vizio di omessa pronuncia.