spese processuali, Tribunale di Venezia

Tribunale di Venezia - Necessità che la banca titolare di un diritto di ipoteca sui beni del fallito, non debitore, si insinui al passivo per farlo valere. Privilegio ex art 41, comma 2, del TUB: non riconoscibilità nei confronti del garante.

Tribunale Ordinario di Venezia, 04 ottobre 2019 – Pres. Rel. Gabriella Zanon, Giudici Silvia Bianchi e Fabio Massimo Saga.

Soggetto fallito – Precedente dazione di ipoteca a favore di terzo –Titolare del diritto - Riconoscimento – Necessario ricorso al procedimento di verifica del passivo.

Decisione della Corte - Difformità rispetto ad un suo precedente orientamento - Condanna del soccombente – Possibile esclusione – Compensazione delle spese processuali.

Data di riferimento: 
04/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Venezia (1867/2017)-Sulla natura del credito per spese legali in un giudizio anteriore al concordato preventivo del debitore.

Tribunale di Venezia, 4 agosto 2017- Giudice dott.ssa Martina Gasparini.

Concordato preventivo - Credito per spese legali - Titolo Esecutivo - Sentenza successiva all’omologa - Obbligatorietà del concordato preventivo - Credito per causa anteriore al  concordato.

Data di riferimento: 
23/09/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]