Tribunale di Venezia - Necessità che la banca titolare di un diritto di ipoteca sui beni del fallito, non debitore, si insinui al passivo per farlo valere. Privilegio ex art 41, comma 2, del TUB: non riconoscibilità nei confronti del garante.
Tribunale Ordinario di Venezia, 04 ottobre 2019 – Pres. Rel. Gabriella Zanon, Giudici Silvia Bianchi e Fabio Massimo Saga.
Soggetto fallito – Precedente dazione di ipoteca a favore di terzo –Titolare del diritto - Riconoscimento – Necessario ricorso al procedimento di verifica del passivo.
Decisione della Corte - Difformità rispetto ad un suo precedente orientamento - Condanna del soccombente – Possibile esclusione – Compensazione delle spese processuali.
Finanziamenti fondiari – Successivo fallimento del soggetto finanziato - Banca – Insinuazione al passivo – Ammissione in chirografo - Azione esecutiva nei confronti del garante del debitore – Inizio o prosecuzione ex art. 41, secondo comma, del TUB - Inammissibilità.
Ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 2657/2019 il diritto di ipoteca a favore di terzo concesso sui suoi beni dal soggetto poi fallito deve, ai sensi dell’art. 52 L.F., come modificato dal D. Lgs. 5/2006, essere fatto valere attraverso il procedimento di verifica del passivo, non potendo, in mancanza, il titolare dello stesso partecipare al riparto. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)
Incide sulla decisione in punto di spese, che vanno pertanto compensate, la circostanza che la stessa Cassazione si sia, antecedentemente alla decisione n. 2657/2019, espressa in senso totalmente difforme, prevedendo che il beneficiario di ipoteca su un bene compreso nell’attivo di un soggetto fallito non suo debitore, non potesse proporre istanza di ammissione al passivo, ma dovesse limitarsi ad intervenire nella fase di liquidazione del bene ipotecato e di ripartizione del ricavato.
La Banca non può fruire nei confronti del garante del soggetto da lei precedentemente finanziato, poi fallito, del privilegio processuale di cui all’art. 41, secondo comma, del TUB, che le consente di iniziare o proseguire azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari anche dopo il fallimento del debitore principale, qualora sia stata ammessa in chirografo al passivo di quello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23424.pdf
[con riferimento alla prima massima, ma per attinenza anche alla seconda, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019, n. 2657 https://www.unijuris.it/node/4622]