Tribunale Di Terni – Subentro nel contratto da parte del curatore – Rispetto della causola compromissoria

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Data di riferimento: 
07/02/2011

Tribunale di Terni, 07 febbraio 2011, Pres. Est. Montanaro

Dalla norma dell'articolo 83-bis della Legge Fallimentare è possibile dedurre un principio generale di compatibilità tra fallimento e procedura arbitrale, talchè anche in caso di subentro nel contratto in cui é prevista una clausola compromissoria, il Curatore è tenuto a rispettare la stessa, al pari di qualsiasi altra clausola di tale contratto. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Sebbene la norma dell'articolo 83-bis della Legge Fallimentare affermi la natura accessoria della clausola compromissoria con riferimento alla sola ipotesi presa in considerazione dalla stessa, vale a dire quella di un giudizio arbitrale pendente e di scioglimento del contratto su iniziativa del Curatore ai sensi dell' art. 72 della Legge Fallimentare, sulla scorta di tale previsione si deve pervenire alla conclusione che nell'ipotesi di subentro nel contratto da parte del Curatore il patto compromissorio conservi piena efficacia anche nei confronti del Curatore subentrante: diversamente opinando si consentirebbe al Curatore di sciogliersi da singole clausole del rapporto sostanziale in cui subentri. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]