Tribunale di Terni – Interruzione automatica del processo ex art. 43, 3° co., LF

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Data di riferimento: 
21/02/2011

Tribunale di Terni, 21 febbraio 2011 - Pres., est. Montanaro.

L'art. 43, terzo comma, LF, così come modificato dall'art. 41 d.lgs. 5/2006, sancisce l'interruzione automatica del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento di una delle parti, senza che sia necessaria la dichiarazione da parte del procuratore di tale parte o la notificazione dell'evento interruttivo alle controparti, dal momento in cui il fatto è notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

Potendo essere rilevata ex officio la già avvenuta interruzione del giudizio, parimenti può essere effettuata d'ufficio l'acquisizione della notizia della dichiarazione di fallimento di una delle parti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

L'automatismo dell'interruzione previsto dall'art. 43, terzo comma, LF non esclude che il giudice debba comunque provvedere a dichiarare l'avvenuta interruzione, poiché la ricostituzione del contradditorio (per spontanea costituzione di coloro ai quali spetta proseguire il giudizio o di loro citazione in riassunzione) non impedisce il verificarsi dell'interruzione del giudizio. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

La dichiarazione con efficacia ricognitiva di cui all'art. 43, terzo comma, LF non necessariamente deve essere effettuata in udienza e, dunque, non è necessario attendere l'udienza eventualmente già fissata al fine di dichiarare l'interruzione del giudizio a causa dell'intervenuto fallimento di una delle parti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

In caso di interruzione automatica ai sensi dell'art. 43, terzo comma, LF, non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 300, quarto comma, c.p.c., poiché questa attiene a fattispecie di interruzione non automatica; deve, invece, applicarsi per analogia la disciplina dettata per le altre ipotesi di interruzione automatica dall'art. 299 c.p.c., anche nel caso in cui la parte fallita sia stata dichiarata contumace. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: