Tribunale di Genova - Concordato preventivo ed improcedibilità del ricorso per sequestro conservativo.

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Data di riferimento: 
09/02/2011

Tribunale di Genova, 09 febbraio 2011 - dott.ssa Laura Casale

E' improcedibile il ricorso per sequestro conservativo nei confronti di soggetto che ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo essendo detta misura cautelare ricompresa fra le azioni previste dall'art. 168 l.f. in quanto iniziativa del creditore volta a realizzare il proprio credito al di fuori della procedura concorsuale. Non altrettanto può dirsi con riguardo ad altre azioni cautelari quali il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), il sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p.), le azioni di nuova opera e di danno temuto (art. 688 c.p.c.) ed i provvedimenti di urgenza, istituti il cui fine non è quello di consentire al creditore la realizzazione unilaterale del proprio credito al di fuori del concorso. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]