Tribunale di Milano - Concordato preventivo - Classi

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Data di riferimento: 
10/04/2008

 Tribunale di Milano, 10 aprile 2008

Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo il giudizio del Tribunale deve riguardare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. La suddivisione dei creditori in classi deve apparire coerente con il piano stesso e funzionale alla sua realizzazione

La formazione delle classi di creditori privilegiati é giustificata dall'incapacità del patrimonio del ricorrente di soddisfare integralmente detti creditori e dall'esigenza di assicurare loro un soddisfacimento differenziato rispetto ai creditori chirografari.

Ai fini dell'inserimento nella proposta di una transazione fiscale, non deve considerarsi tributo costituente risorsa propria dell'Unione europea, come tale non ammesso alla transazione, l'IVA, poiché trattasi di tributo nazionale . Sono inseribili nella proposta di transazione anche quei tributi di non esclusiva spettanza dello Stato, ma da esso amministrati (es. IRAP).

(Il provvedimento é stato tratto dal sito del Tribunale di Milano)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]