Tribunale di Roma - Leasing risolto prima del fallimento e diritti del concedente.

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Data di riferimento: 
01/10/2010

Tribunale Roma, 01 ottobre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Di Marzio.

Fallimento - Locazione finanziaria - Risoluzione del contratto in data anteriore all'apertura del concorso - Clausola risolutiva espressa - Diritto del concedente alla restituzione del bene ed all'insinuazione al passivo del credito residuo.

Qualora il contratto di locazione finanziaria si sia risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (nella specie per effetto di comunicazione con la quale il concedente ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto) il concedente ha diritto di ottenere la restituzione del bene e di essere ammesso al passivo per il residuo credito vantato. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]