Tribunale di Milano - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: i creditori cessionari del quinto dello stipendio o cui un provvedimento giudiziale abbia assegnato una pari quota perdono con l'omologazione il diritto a beneficiarne.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'Impresa, 26 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice designato Francesco Pipicelli.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Piano basato sulla cessione ai creditori di parte dello stipendio – Omologazione – Inefficacia delle cessioni del quinto che gravano su quel trattamento - Irrilevanza del loro essere state conseguenza di cessioni volontarie o di provvedimenti giudiziali.
Il debitore proponente un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come basato sulla messa a disposizione dei creditori della parte del di lui stipendio non necessaria al suo mantenimento, può prevedere l'inopponibilità della cessione volontaria del quinto come gravante su quel trattamento da lui pattuita quale modalità di restituzione di un finanziamento erogatogli, come anche del provvedimento giudiziale che a seguito dell'esperimento da parte di un creditore di una espropriazione presso terzi abbia, ex art. 553, primo comma, c.p.c., assegnato allo stesso una pari quota stipendiale, onde la successiva intervenuta omologazione produce in entrambi i casi l'inefficacia di detti effetti traslativi.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di inefficacia della eventuale cessione coattiva della quota del quinto dello stipendio del consumatore come conseguente ad una ordinanza di assegnazione che concluda una procedura di espropriazione presso terzi e di legittimità delle disposizioni che la prevedono, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n. 65 https://www.unijuris.it/node/6154].