Tribunale di Modena - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: valutazioni da eseguirsi da parte del giudice volte a decidere dell'ammissibilità dell'accesso alla procedura e riscontri riservati ai creditori.

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III Crisi, Insolvenza e procedure concorsuali, 27 dicembre 2024 – Giudice delegato Claudio Bianconi.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CC.I. – Presupposti di ammissibilità dell'accesso a quella procedura – Valutazioni da eseguirsi da parte del giudice e valutazioni riservate ai creditori in termini di convenienza.
Con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, stante che l'art. 67, primo comma, C.C.I. non chiarisce in modo inequivoco e lineare quali siano gli aspetti in tema di ammissibilità del piano sicuramente sindacabili dal giudice, ed essendo per alto verso ogni valutazione relativa alla convenienza di quello stesso riservata ai creditori in ragione della facoltà di esprimersi a quelli riconosciuta dall'art. 70, comma 7, C.C.I in fase di omologa, deve ritenersi, fermo restando che resta affidato al giudice, quale presupposto di ammissibilità, il giudizio di meritevolezza del debitore come richiesta in particolare dall'art. 69, primo comma, C.C.I., che sia riservato alla valutazione dei creditori l'esame in merito alla fattibilità del piano (quantomeno quella che non trasmodi in evidente implausibilità da cogliersi viceversa da parte del giudice) come anche il vaglio circa l'avvenuto rispetto (seppure la norma di esordio disponga, in funzione del favor volto al riconoscimento di una seconda chance a favore dei debitori insolventi ed, in generale, alla tutela dei consumatori, che “la proposta ha un contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma") delle norme che presentano maggiore criticità, quale il comma 4 dell'art 67 che, nella sua prima parte, prevede che ai creditori prelazionari in caso di soddisfazione parziale sia garantito un trattamento minimo e, nella parte finale, che risulti possibile una moratoria nel pagamento di quelli stessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[questo il testo del comma 4 dell'art. 67 C.C.I. risultante dalle modifiche introdotte da D. Lgs. 136/2024: “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”].
[in tema di vaglio da eseguirsi da parte del tribunale, al fine dell'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi ex L.3/2012, per quanto concerne l'affidabilità del proponente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2024, n. 30538 https://www.unijuris.it/node/8140; in tema di legittimità che, negli accordi di ristrutturazione o nei piani del consumatore, sia prevista la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, possibilità da considerarsi sottoposta al vaglio, in termini di convenienza, dei creditori: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2024, n. 34150 https://www.unijuris.it/node/8216 e, relativamente ai piani del consumatore, Cassazione civile, Sez. I, 21 Febbraio 2024, n. 4622 https://www.unijuris.it/node/7582].