Corte d'Appello di Genova – Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012: considerazioni in tema di asserita responsabilità professionale dell'OCC per negligenza e omissione.

Corte d'Appello di Genova, Sez.I civ., 26 novembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Marco Rossi, Giud. ausiliario rel. Cosima Marocco, Cons. Francesca Traverso.
Sovraindebitamento – Procedure di composizione della crisi – Attività svolta dall'OCC – Asserita responsabilità professionale – Circostanza idonee ad escluderla.
Laddove la debitrice sovraindebitata abbia dapprima formulato, quale piano del consumatore, una proposta inammissibile in quanto prevedeva, a fronte della conservazione dell'immobile di proprietà in cui viveva, bene già interessato ad una procedura espropriativa avviata da un creditore nei suoi confronti, il pagamento dei creditori privilegiati con una moratoria superiore ai dodici anni (e quindi di gran lunga eccedente l'anno, in violazione del disposto dell'art. 8, comma 4, L. 3/2012, e comunque eccedente anche i limiti di durata da taluna giurisprudenza considerati consentiti) e l'abbia poi riproposta sostanzialmente con quello stesso contenuto, ciò nonostante il professionista che operava in qualità di OCC, stante che anche il tribunale si era pronunciato nel senso che quella proposta risultava non fattibile e che pertanto non era possibile che da parte sua si procedesse ad integrarla con una valida relazione e stante che anche il tentativo che aveva effettuato di convincere il creditore ipotecario ad accettare un dilazione decennale non aveva sortito un esito positivo, le avesse consigliato di modificarla per farla rientrare nei parametri necessari, e laddove la debitrice abbia poi tardivamente optato, come in precedenza suggeritole dallo stesso professionista, per la liquidazione dei beni ex art. 14 ter di detta legge, ma solo dopo che l'espropriazione aveva concluso il suo percorso con assegnazione di quel bene all'aggiudicatario, rendendo così inutile proseguire in quel nuovo percorso di composizione della crisi, non può in alcun modo la stessa, per il solo fatto di avere perso la proprietà di quel bene, ritenere l'OCC responsabile di una condotta negligente consistente nel non aver depositato la relazione ex art.9, comma 3 bis, L. 3/2012, stante che era stato proprio il suo ostinato comportamento la causa del prodursi di quell'effetto non avendo risposto in modo adeguato e tempestivo ai ripetuti tentativi di quel professionista di convincerla ad adeguare la sua proposta in modo da rimediare alle criticità non solo da lui, ma anche da parte del tribunale, evidenziate. [nello specifico la Corte distrettuale ha pertanto respinto l'appello proposto dalla debitrice avverso la decisione del tribunale che non aveva rilevato la responsabilità professionale del professionista con conseguente condanna dello stesso a risarcire il danno da lei subito].,(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)