Corte di Cassazione (13236/2023) – Controversia ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003: fallimento del subappaltatore e domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente coobbligato solidale: tribunale competente.
Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 15 maggio 2023, n. 13236 – Pres. Rossana Mancino, Rel. Angelo Cerulo.
Fallimento del subappaltatore – Controversia ex art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 intentata dall’INPS avanti al tribunale ordinario – Domanda proposta solo nei confronti del committente, coobbligato solidale “in bonis” - “Vis attractiva” della procedura fallimentare - Esclusione – Fondamento.
Nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa; tuttavia, nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore, non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente, coobbligato solidale "in bonis", poiché la partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione dell'articolo citato, non rende operante la "vis attractiva" della procedura - con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria -, non potendo la pronuncia giudiziale incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum". (Massima Ufficiale) [la Corte ha pronunciato in tal senso un apposito principio di diritto che, al riguardo, ha ulteriormente sottolineato come l’art. 4, comma 31, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia poi stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2017, n. 49 ed ha, altresì, precisato come siano di regola improcedibili le azioni intraprese in sede ordinaria che influiscano sulla par condicio creditorum, “alla cui salvaguardia è preordinato l'accertamento dei crediti nelle forme degli artt. 52 e 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)