Tribunale di Milano – Accesso a concordato semplificato: tipologia di svolgimento da parte del tribunale di un controllo circa le modalità di svolgimento delle trattative in sede di composizione negoziata.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/04/2024

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 23 aprile 2024 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Sergio Rossetti.

Domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore – Ricorso del debitore per l'acceso a concordato semplificato – Modalità concrete di svolgimento delle trattative in sede composizione negoziata – Contestazione del creditore istante circa i requisiti di correttezza e buona fede come riconosciuti dall'esperto - Sindacato del Tribunale limitato alla verifica della logicità e non contraddittorietà della relazione dell'esperto – Decisione in merito all'omologabilità del concordato cui riconoscersi prevalenza – Necessaria consultazione dell'esperto con specifico riferimento alle garanzie offerte, all’alternativa liquidatoria e ai presumibili risultati conseguibili.

In presenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore ex art. 37 C.C.I. nei confronti di un debitore che a sua volta abbia successivamente presentato un ricorso ex art. 25 sexies C.C.I. per concordato semplificato, il Tribunale, letta la relazione finale dell'esperto, nominato nel corso della precedente composizione negoziata con la quale ha dichiarato che “ le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 , lettere a) e b) , non sono praticabili”, letta l'istanza motivata del ricorrente di riunione delle due procedure, e letta la memoria del creditore istante ex art. 37 C.C.I che ha lamentato non essersi svolta alcuna interlocuzione con lui nel corso delle trattative con l’esperto e chiesto pertanto dichiararsi la manifesta inammissibilità della domanda di concordato semplificato, stante che le modalità concrete di svolgimento delle trattative e degli incontri programmati non sono dallo stesso tribunale sindacabili essendo tenuto solo ad eseguire un controllo esteriore di logicità e non contraddittorietà della motivazione della relazione dell'esperto, visto ed applicato l’art. 7, comma 1, CC.I. in ordine alla riunione e trattazione unitaria delle domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure d'insolvenza ed alla prevalenza, ai sensi del comma 2 di detto articolo, della soluzione della crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale e controllata, subordina l’esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale all’esito dell’esame della domanda di concordato semplificato e invita a tal fine l'esperto al deposito del parere motivato in diritto ex art. 25 sexies, comma 3, C.C.I. con specifico riferimento alle garanzie offerte, all’alternativa liquidatoria e ai presumibili risultati conseguibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[Questo il nuovo testo dell'art. 25sexies, comma 3, C.C.I. come modificato dal D.L. 136/2024 - Correttivo ter 2024: “Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti”].

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-23-aprile-2024-pres-de-simone-est-pipicelli

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza