Tribunale di Parma - Liquidazione controllata: possibilità che il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal debitore in bonis non venga sciolto. Limite dei compensi spettanti agli advisors e al gestore della crisi.

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Data di riferimento: 
05/06/2024

Tribunale di Parma, 05 giugno 2024 – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Marco Vittoria.

Liquidazione controllata – Apertura su istanza del debitore - Assicurazione sulla vita stipulata allorchè in bonis – Possibilità che il relativo contratto non venga sciolto e non ne sia riscattato il valore – Presupposto.

Liquidazione controllata – Compensi spettanti agli advisors e al gestore della crisi - Limite del rispettivo ammontare.

Laddove dopo l'apertura della liquidazione controllata a istanza della debitrice risulta che il contratto di assicurazione sulla vita da quella stipulato allorché in bonis ed il versamento dei premi non ha comportato un pregiudizio alle ragioni dei creditori, tenuto conto della genesi e della progressione nel tempo della situazione debitoria della stessa, il liquidatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento di quel contratto, ciò in quanto alla liquidazione giudiziale, come anche alla liquidazione controllata nell’ottica di una prognosi delle attività devolute al Liquidatore ex art. 274 C.C.I., va estesa la considerazione valida in ambito fallimentare secondo la quale anche dopo la dichiarazione di fallimento rimane in vigore, nei sensi e nei limiti di cui all'1924 c.c., il contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dal fallito in bonis, e, stante l'impignorabilità ex art 1923 c.c., dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto, detti crediti rientrano tra le "cose" non compresi nel fallimento, ex art 46, n 5, L.F. con la conseguenza che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto, potendo appunto solo agire in revocatoria in relazione ai premi pagati, ove il contratto sia stato stipulato non per finalità previdenziali, ma in pregiudizio dei creditori (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il compenso pattuito con i difensori/advisors non può eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, il cui compenso a sua volta va analogamente ridotto nel caso abbia indicato un ammontare che, tenuto conto anche delle spese di procedura, non sia rispettoso dei limiti complessivamente previsti per entrambi dagli art. 16 e 18 del D.M. 202/2014. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-5-giugno-2024-pres-ioffredi-est-vernizzi

[in tema di non necessità per l'apertura di quella procedura, laddove promossa dal debitore, della convocazione delle parti in quanto diviene contenziosa in senso proprio, e la richiede, solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, Sez. II, 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472 ].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza