Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Concordato semplificato: presupposti di accesso, verifica della ritualità della proposta e cause ostative.

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Data di riferimento: 
11/04/2024

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2024 – Presidente dott. Enrico Quaranta, Consigliere relatore dott.ssa Simona Di Rauso

Concordato semplificato – Ipotesi differenti di accesso – Buona fede e correttezza.

Concordato semplificato – Verifica della ritualità della proposta – Controllo formale e sostanziale.

Concordato semplificato – Cause ostative – Violazione dovere buona fede e correttezza del debitore – Impossibilità di procedere con il risanamento.

In ragione del differente testo degli art.li 23, II°, let. c) e 25 sexies, I° CCII, deve ritenersi di essere in presenza di due diverse ipotesi potenziali di accesso al concordato semplificato: nella prima spetterà all’esperto riferire che le trattative si sono svolte secondo buona fede e correttezza e che tuttavia non è stata individuata alcuna delle soluzioni di cui allo stesso art. 23, I° e II° CCII; nella seconda, la soluzione, seppure individuata all’esito delle suddette trattative, non si è rivelata praticabile. Ciò posto, la buona fede e la correttezza che paiono rilevanti in specie vanno riferite al debitore; non potendo farsi dipendere – in senso ostativo- l’accesso allo strumento di regolazione da una condotta di uno o più creditori che abbiano volontariamente impedito l’esito positivo delle trattative. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Il vaglio sulla ritualità della proposta, previsto dall’art. 25 sexies, III° CCII, deve estendersi, oltre che alla formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell’esperto di cui al I° comma -svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza, esito negativo delle stesse e non percorribilità delle soluzioni negoziali individuate ai sensi dell’art. 23, I° e II° comma, let. b) CCII-, anche all’attendibilità e ragionevolezza delle stesse: laddove tali attestazioni risultino del tutto prive di motivazione ovvero siano corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale”. Si impone, dunque, una verifica della tenuta delle conclusioni formali dell’esperto. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di concordato semplificato, deve ritenersi condizione ostativa all’accesso alla procedura sia l’ipotesi in cui non è neppure stato possibile avviare le trattativeper una condotta del debitore violativa dei canoni di buona fede e correttezza – per non aver, ad esempio, fornito una rappresentazione della situazione patrimoniale completa, trasparente ed esaustiva, condizione necessaria ed indefettibile per consentire la partecipazione informata dei creditori- sia l’ipotesi in cui le trattative, seppure avviate, non siano andate a buon fine o non siano state assecondate dai creditori in ragione dell’insussistenza di concrete prospettive di risanamento, avendo la società fondato la proposta su un piano aleatorio e generico. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31635/CrisiImpresa?Inammissibilit%C3%A0-del-concordato-semplificato%3A-omessa-individuazione-di-soluzioni-alternative-e-prova-della-reversibilit%C3%A0-dell%E2%80%99insolvenza

 [Cfr in questa rivista con riferimento alla prima e seconda massima: Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 16 gennaio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7684, Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022 https://www.unijuris.it/node/6450 e Tribunale di Parma, 12 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7176 ]

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza