Corte d’Appello di Trieste – Ammissibile l’accesso alla composizione negoziata per l’imprenditore già insolvente anche se è pendente istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
22/05/2024

Corte d’Appello di Trieste, 22 maggio 2024 – Presidente, dott.ssa Marina Caparelli, Consigliere relatore, dott. Giuliano Berardi

Composizione negoziata– Stato di insolvenza – Ammissibilità.

Liquidazione giudiziale – Presentazione successiva di domanda di accesso alla composizione negoziata – Causa ostativa – Revoca della liquidazione giudiziale.

In tema di composizione negoziata della crisi -CNC-, il tenore letterale dell’art. 12, I° CCII appare neutro rispetto alle due opzioni ermeneutiche emerse -ammissibilità dell’imprenditore insolvente, da un lato, ed esclusione dall’altro- ed è coerente con la possibilità che alla procedura de qua acceda l’impresa già insolvente, in quanto il sostantivo “probabilità” si rivolge sia allo stato di crisi che a quello di insolvenza, ponendoli sullo stesso piano, mentre di portata decisiva appare la circostanza che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Militano a favore di tale orientamento le scelte del legislatore di non prevedere un filtro di ammissibilità per l’accesso alla CNC, tale da differenziare l’imprenditore in crisi da quello insolvente, nonché di escludere l’applicabilità dell’art. 38 CCII, inibendo così i poteri del P.M.; infine, non si ritiene che la previsione di cui all’art. 21, I° CCII sia applicabile alle sole insolvenze sopravvenute sia per il tenore letterale della stessa disposizione sia perché apparirebbe incongruo costruire una norma applicabile ai soli casi, di trascurabile evenienza, preso atto del brevissimo lasso di tempo delle misure, in cui un’impresa in crisi diventi insolvente. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Sussistono i presupposti per la revoca della liquidazione giudiziale, ex art. 53 CCII, qualora il debitore abbia presentato, anche successivamente al deposito del ricorso, da parte di un soggetto terzo, per l’apertura della liquidazione giudiziale, istanza di nomina dell’esperto indipendente, al fine di accedere alla composizione negoziata della crisi, ex art. 17 CCII. Stante la continuità normativa, espressamente affermata, tra l’art. 25 quinquies CCII e il previgente art. 23, II° D.L. n. 118/2021, assume chiara rilevanza la distinzione rispetto al soggetto che propone il ricorso ex art. 40 CCII, circoscrivendo la preclusione alla possibilità di presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto al solo caso di procedimenti instaurati ad iniziativa del soggetto debitore e non anche da parte di terzi creditori. La possibilità di proporre la suddetta istanza ex art. 17 CCII, in un momento cronologicamente successivo rispetto alla pendenza dei ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, rinviene espresso riferimento normativo nello stesso art.17, III°, let. d) CCII. Infine, rileva, in modo significativo, la stessa assenza, nell’ambito dell’art. 40, X°, ultimo capoverso, CCII, di limiti cronologici procedurali tra composizione negoziata e domanda di apertura della liquidazione giudiziale. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-trieste-22-maggio-2024-pres-caparelli-est-berardi 

[Cfr in questa rivista, con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 11 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7751, Trib. Bologna 23 giugno 2023, in https://www.unijuris.it/node/7158; Tribunale di Torre Annunziata 20 luglio 2023, in https://www.unijuris.it/node/7251 nonché in senso contrario Tribunale di Udine, 22 febbraio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7675, Tribunale di Bergamo 23 gennaio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7540, Tribunale di Palermo 22 maggio 2023, in https://www.unijuris.it/node/7024, Tribunale di Busto Arsizio 16 agosto 2023, in https://www.unijuris.it/node/7681

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza