Tribunale di Gela – Composizione negoziata della crisi: ipotesi di esclusione di talune misure protettive generali di cui all’art. 2, I° comma, lett. P) CCII.
Tribunale di Gela, 04 aprile 2024 – G.D. dott.ssa Stefania Sgroi
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive – Definizione generale di cui all’art,2, I°, let. p) CCII- Esclusione.
In tema di composizione negoziata della crisi, non possono concedersi talune misure protettive, sussumibili nella definizione generale di “misura protettive” di cui all’art.2, I° comma, lett. P) CCII, e non successivamente tipizzate nell’art. 18 CCII, qualora comportino una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori, rispetto all’interesse del debitore al buon esito delle trattative con i creditori per il risanamento dell’impresa, già adeguatamente tutelato da altre misure protettive di cui al citato art. 18 CCII. [Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la conferma delle misure richieste di “disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento…” nonché di “disporre il divieto di intimare il pagamento di somme” in quanto era già stata confermata la misura protettiva, ex art. 18 CCII, relativa al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’istanza, rispetto a cui tali iniziative dei creditori sono propedeutiche. Parimenti, il Tribunale ha respinto la richiesta relativa al “divieto di proporre e/o coltivare istanza di fallimento, o rectius di liquidazione giudiziale” in quanto era già stata confermata la misura protettiva, ex art. 18 CCII, relativa al divieto di pronuncia di una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
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