Tribunale di Treviso – Liquidazione controllata: la domanda di accesso alla procedura è inammissibile qualora non derivi alcuna utilità ai creditori.
Tribunale di Treviso, 21 marzo 2024 – Presidente dott. Bruno Casciarri, relatore dott.ssa Petra Uliana
Liquidazione controllata – Assenza di utilità per i creditori – Inammissibilità.
La domanda di accesso alla liquidazione controllata è inammissibile qualora, in assenza di altri beni da liquidare, la quota di reddito apportata sia tale da non portare alcuna utilità per i creditori, i quali non beneficerebbero concretamente di alcuna somma ripartibile, in quanto i costi della procedura assorbirebbero per intero l’attivo incamerabile. Tali situazioni di insolvenza ed incapienza sono regolabili attraverso il diverso istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 283 CCII. [Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda di ammissione alla procedura de qua in quanto prevedeva la messa a disposizione di € 100,00 mensili per tre anni, oltre eventuali ulteriori entrate che fossero pervenute al ricorrente. A fronte di un reddito fisso mensile pari ad € 1.900,00, detratte le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, residuavano € 100,00 da poter essere messi a disposizione della procedura: il Tribunale, però, ha ritenuto la somma insufficiente in quanto sarebbe stata assorbita interamente dai costi di procedura oltre che poter esser ridotta, se non azzerata, da eventuali sopravvenienze finanziarie di qualsiasi tipo] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-treviso-21-marzo-2024-pres-casciarri-est-uliana
[Cfr in questa rivista, con ulteriori riferimenti, Trib. Bergamo, 16 novembre 2023, https://www.unijuris.it/node/7457 ]