Tribunale di Ravenna - L'apertura nei confronti di una società di persone della liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci che, cumulativamente, ne abbiano inammissibilmente fatto richiesta in nome proprio.
Tribunale Ordinario di Ravenna, Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza, 05 aprile 2024 – Pres. Maria Parisi, Rel. Paolo Gilotta, Giud. Elisa Romagnoli.
Liquidazione controllata - Soci illimitatamente responsabili di una società di persone – Proposizione in proprio di un ricorso cumulativo - Iniziativa consentita solo dai membri di una stessa famiglia – Possibilità comunque dell'apertura di quella procedura – Fondamento.
Va dichiarata inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata presentata, in proprio, dai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in quanto la presentazione cumulativa di una tale domanda può ammettersi solo nelle ipotesi di cui all’art. 66 C.C.I. ed è evidente che esse non sussistano nel caso in cui la domanda sia proposta, tra gli altri, da un ente collettivo, incapace di rapporti familiari. Attesi, tuttavia, gli effetti estensivi automatici che la declaratoria di apertura di quella procedura produce ex art. 270, primo comma, seconda parte, C.C.I. nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, detta inammissibilità, pur rilevata, non può impedire la produzione di tali effetti, in tutto sovrapponibili a quelli richiesti in proprio dai soci medesimi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)