Tribunale di Pescara – La quantificazione del limite di mantenimento personale e familiare nella liquidazione controllata.
Tribunale di Pescara, 12 marzo 2024 – Presidente G. dott. Elio Bongrazio, Rel. Est. Dott.ssa Tiziana Marganella
Liquidazione controllata – limite mantenimento personale e familiare – criteri di determinazione – art. 283. II° CCII.
In assenza di una specifica disposizione, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del sovraindebitato deve effettuarsi, mediante applicazione del criterio di cui all’art. 283, II° CCII, “in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza del’ISEE…” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore). La concreta determinazione spetta, poi, al Giudice Delegato, acquisita dal debitore la documentazione necessaria, anche riguardo ad eventuale spese straordinarie indispensabili al fabbisogno familiare, e sentito il parere del liquidatore. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista: Tribunale di Bologna, 19/10/2023 in https://www.unijuris.it/node/7366]