Tribunale di Vigevano - Conto corrente, credito della banca e prededuzione del contratto munito di data certa.

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Data di riferimento: 
22/02/2010

Tribunale di Vigevano, 22 febbraio 2010 - Pres. Anna Maria Peschiera - Est. Maria Francesca Abenavoli. Segnalazione dell'Avv. Carla Eugenia Ramella

Accertamento del passivo - Credito della banca - Saldo negativo di conto corrente - Prova - Produzione del contratto con data certa anteriore al fallimento - Necessità.

Contratti - Data certa - Produzione del documento negoziale - Necessità.

Al fine di ottenere l'ammissione del saldo negativo risultante dal conto corrente, la banca deve produrre in giudizio non solo la copia degli estratti conto relativi al rapporto che ha generato il credito ma anche il contratto di conto corrente munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)

Quando la data certa assume rilievo in relazione ad un atto inteso non come semplice fatto storico, ma come contratto, essa non può che riguardare i suoi contenuti specifici, sicché non vale a conferire data certa la semplice prova che un atto qualsivoglia o di qualsivoglia incerto contenuto, sia stato stipulato in epoca anteriore al fatto certo, essendo invece necessario dimostrare che fu concluso quell'atto, con quegli specifici contenuti dai quali si pretende di dedurre effetti negoziali. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: