Tribunale di Bari – Concordato minore: inammissibile la domanda presentata dall’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese.
Tribunale di Bari, 15 febbraio 2024 – G.D. dott.ssa Paola Gibelli
Concordato minore – Imprenditore individuale cancellato – Inammissibilità della domanda.
E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 33, IV° CCII, la domanda di ammissione al concordato minore presentata dall’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, non applicandosi alcuna distinzione tra imprenditore individuale o collettivo. Si intende, quindi, recepita la tesi dell’ampia portata precettiva dell’art. 33, IV° CCII, applicabile anche all’imprenditore individuale cancellato, il quale potrà conseguire il beneficio dell’esdebitazione con la residuale liquidazione controllata, escludendosi così un contrasto con la previsione di cui all’art. 65 CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
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[Cfr in questa rivista: Tribunale di Torino, 24 luglio 2023 in www.unijuris.it/node/7204 nonché in senso contrario Tribunale di La Spezia, 30 agosto 2023, in www.unijuris.it/node/7188, Tribunale di Ancona, 10 gennaio 2023, in www.unijuris.it/node/6666, Tribunale di Rimini, 15 febbraio 2023, in www.unijuris.it/node/6872 nonché Tribunale di Treviso, 07 Febbraio 2023, in www.unijuris.it/node/6833]