Tribunale di Brescia – Concordato minore: l'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività e intenda ristrutturare una situazione debitoria residua derivante da quella non può accedere a detta procedura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/12/2024

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. - fallimento, procedure concorsuali, esecuzioni, 24 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Alessandro Pernigotto.

Sovraindebitamento – Risoluzione della posizione debitoria – Procedura cui fare ricorso – Necessità di fare riferimento al tipo di obbligazioni da ristrutturare – Esposizione debitoria residua di imprenditore individuale - Concordato minore – Inammissibilità dell'accesso in caso di cessazione dell'attività – Ragione sottostante.

Al fine di individuare a quale o quali procedure possa accedere il debitore sovraindebitato non può non farsi riferimento alla natura delle obbligazioni che questi intende ristrutturare, con la conseguenza per cui, se l’esposizione debitoria da cui è gravato promani in larghissima parte dall’esercizio di un’attività di imprenditore individuale, è a tale condizione soggettiva che dovrà aversi riguardo, onde, laddove tale attività risulti cessata, alla luce del disposto dell'art. 33, comma 4, C.C.I., ove si stabilisce che in particolare “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore (…) presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile” si deve ritenere, pur in presenza di un orientamento di segno diverso, che la domanda di accesso a quella procedura risulti come prescritto da quella disposizione appunto inammissibile, ciò in quanto la stessa non opera alcuna distinzione fra imprenditore individuale o collettivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-24-dicembre-2024-est-pernigotto

[con riferimento alla necessità di fare riferimento al tipo di obbligazioni da ristrutturare al fine dell'accesso in particolare al piano del consumatore ex L. 3/20212 cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 01/02/2016, n. 1869 https://www.unijuris.it/node/3230, in tema di indifferenza, ai fini dell'impossibilità di accedere a concordato minore, del fatto che l'imprenditore cessato risulti collettivo o individuale:Tribunale di Torino, 24 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7204].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza