Tribunale di Avellino – Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: la messa a disposizione dei redditi futuri, in particolare di parte dello stipendio, non può avere un durata eccedente i quattro anni dalla presentazione della domanda di accesso.

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Data di riferimento: 
08/01/2024

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., 08 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Russolillo.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Messa a disposizione dei creditori di parte dello stipendio – Esclusione di quanto necessario al mantenimento del proponente e della di lui famiglia – Quantificazione demandata al giudice delegato – Durata massima dell'acquisizione da fissarsi in quattro anni – Decorrenza dal momento della presentazione della domanda di accesso a quella procedura – Avvenuta pronuncia dell'esdebitazione – Presupposto irrilevante – Fondamento – Possibile prosecuzione dell'attività di realizzazione di altri beni patrimoniali.

I redditi futuri del sovraindebitato che accede alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 (rappresentati da stipendi, pensioni e guadagni ricavabili dallo svolgimento di un'attività) risultano assoggettabili a prelievo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal giudice delegato ai sensi dell’art. 14 quinquies, secondo comma , lettera f) di detta legge, purché  maturati, quali beni sopravvenuti, ex art. 14 undecies entro il quadriennio successivo al deposito della domanda di liquidazione. Terminato il quadriennio, quei redditi si devono considerare infatti automaticamente esclusi dalla procedura di liquidazione anche quando le relative attività debbano proseguire per la realizzazione di altri beni patrimoniali,senza che occorra, a tal fine, che sia intervenuta la pronuncia di esdebitazione ai sensi dell’art. 14 terdecies in quanto quella procedura ha finalità differente e consistente nel liberare il debitore dai debiti residui che restino eventualmente insoddisfatti al termine della liquidazione. [nello specifico, il giudice delegato ha pertanto deciso nel senso che i  redditi di lavoro, come appresi alla massa attiva in sede di liquidazione del patrimonio per la parte eccedente quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, non avrebbero potuto esserlo trascorsi quattro anni dal deposito della domanda, onde ne ha disposto la restituzione per la parte acquisita dalla procedura per il periodo successivo a tale termine, nel contempo autorizzando il liquidatore a proseguire la liquidazione dell'attivo immobiliare mediante subentro nell'esecuzione forzata pendente, allo scopo di recuperare la somma che la debitrice aveva assicurato per il pagamento delle spese di  procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-8-gennaio-2024-est-russolillo

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