Tribunale di Pescara – Concordato semplificato: verifiche che il tribunale è chiamato ad eseguire in sede di omologazione, basandosi sulla relazione finale circa lo svolgersi della composizione negoziata e sul parere dell'esperto.
Tribunale Ordinario di Pescara, Settore Procedure Concorsuali, 20 dicembre 2023 – Pres. Elio Bongrazio, Rel. Domenica Capezzera, Giud. Federica Colantonio.
Concordato semplificato - Giudizio di omologazione – Accertamenti che il tribunale è chiamato a compiere – Svolgimento dell'antecedente composizione negoziata con correttezza e buona fede - Convenienza del grado di soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale - Assicurazione di una qualche utilità a ciascun creditore - Riscontri basati su due documenti da redigersi da parte dell'esperto – Relazione finale circa la composizione negoziata e relazione in merito alla fattibilità della nuova procedura.
Concordato semplificato - Giudizio di omologazione – Assenza di pregiudizio per i creditori – Grado di soddisfazione garantito almeno equivalente a quello conseguibile in sede di liquidazione giudiziale – Presupposto caratterizzato da un chiaro favor debitoris.
La disciplina del concordato liquidatorio semplificato prevede espressamente che il tribunale proceda all'omologa del concordato ove sia accertato sulla base della relazione finale che l'esperto deve rendere che le trattative con i creditori si siano svolte, nella fase di composizione negoziata della crisi, con correttezza e secondo buona fede e che non è risultato ciò nonostante possibile praticare le soluzioni individuate dall'art. 23, primo comma, e secondo comma, lettera b) C.C.I., e solo quando la proposta sia idonea ad assicurare ai creditori almeno la medesima convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, attribuendo comunque almeno un'utilità a ciascun creditore. Al fine di addivenire a tale riscontro il tribunale si avvale del parere che l'esperto deve parimenti esprimere che ha come oggetto il piano proposto dall'imprenditore al fine di verificare se i risultati della liquidazione risultino oggettivamente ottenibili e le garanzie offerte possano dirsi con esso del tutto coerenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla verifica che il tribunale è chiamato a compiere ai fini dell'omologazione di un concordato semplificato, in particolare quanto al fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri un'utilità a ciascun creditore (art. 25 sexies, comma 5, C.C.I.) si rileva che non è necessario che il concordato semplificato comporti un quid pluris ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima; la norma è infatti dettata da un evidente favor per la soluzione concordataria, sia pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, perché il concordato semplificato può esprimere comunque un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pescara-11-dicembre-2023-pres-bongrazio-est-capezzera
[Cfr in questa rivista, con vari richiami giurisprudenziali, Trib. Trieste, 14 dicembre 2023 – https://www.unijuris.it/node/7535 ]