Tribunale di Trieste - Concordato semplificato: sindacato che il tribunale è tenuto a svolgere per decidere della sua ammissibilità e omologabilità.
Trib. Trieste, 14 dicembre 2023, Pres. Picciotto, Est. Venier
Accesso a concordato semplificato e omologabilità dello stesso – Sindacato che il tribunale deve svolgere – Necessario riscontro della buone fede nelle trattative.
Il Tribunale in sede di omologazione del concordato semplificato è chiamato ad accertare la regolarità del procedimento di cui all’art. 25 sexies, comma 5, CCII, e ciò consiste non solo nella verifica del rispetto delle norme procedurali, ma anche nella verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, requisito che è costituito dalla buona fede e dalla correttezza nello svolgimento delle trattative. [Nel caso specifico l’opponente aveva contestato l’effettiva e completa interlocuzione con i creditori.]
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-trieste-14-dicembre-2023-pres-picciotto-est-venier
[Cfr in questa rivista, con vari richiami giurisprudenziali, Tribunale di Avellino, Sez. I Ufficio proc. concorsuali e crisi d'impresa, 03 ottobre 2023 – https://www.unijuris.it/node/7485 ]