Tribunale di Bologna – Concordato preventivo in continuità di gruppo: accertamenti che il tribunale deve svolgere in particolare nella fase dell'apertura della procedura.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 05 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Michele Guernelli, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Maurizio Atzori.
Concordato preventivo di gruppo - Tribunale – Accertamenti che dovrebbe necessariamente svolgere già in sede di apertura di quella procedura – Riscontro in particolare del rispetto delle regole previste dall'art. 284 C.C.I.
Concordato preventivo con continuità aziendale – Tribunale – Verifica della fattibilità economica della proposta – Limiti.
Con riferimento ad una domanda di concordato preventivo, anche di gruppo, nonostante il Codice della Crisi sembri concentrare nella fase di omologazione (art. 112 C.C.I.) le verifiche riservate al tribunale, non può tuttavia trascurarsi che, già in fase di apertura, appare opportuno vengano compiuti gli accertamenti necessari in punto a condizioni di legittimità della proposta, anche eventualmente con riguardo alle previsioni dell’art. 284 e ss. C.C.I. in tema di concordato di gruppo, controllando il rispetto dell’ordine delle prelazioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l’assicurazione a ciascuno dei creditori di un’utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell’economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza. Al riguardo l’art. 284 C.C.I., nel regolare il concordato di gruppo, conferma la necessaria autonomia delle rispettive masse attive e passive (III comma) ed impone che la domanda contenga l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario oppure piani reciprocamente collegati e interferenti invece che un piano autonomo per ciascuna impresa (IV comma) e che .il professionista indipendente attesti “la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del IV comma” (V comma, lett. d). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla fase di apertura del concordato preventivo con continuità aziendale va osservato che nell’ambito del Codice della Crisi l’art. 47, I comma, lett. b), oltre alla verifica di ritualità della proposta (intesa come legittimità della stessa), impone un arresto del procedimento solo se “il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditorio, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”. La valutazione del tribunale in questa fase, dunque, è concentrata anzitutto sui profili di legittimità della domanda, tale dovendosi intendere il riferimento alla ritualità, mentre la verifica di cd. fattibilità economica si limita al riscontro dell’assenza di elementi negativi tali da rendere il piano manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, giudizio di realizzabilità del piano che sembra pertanto porsi negli stessi termini già chiariti dalla giurisprudenza nel vigore della legge fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-5-dicembre-2023-pres-guernelli-est-rimondini
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 11 maggio 2023 https://www.unijuris.it/node/7012; con riferimento alla seconda, per quanto concerne lo stesso tipo di valutazione già svolta in ambito fallimentare: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 luglio 2023, n. 21864 https://www.unijuris.it/node/7233; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2017 n. 9061 https://www.unijuris.it/node/3581; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2021, n. 13224 https://www.unijuris.it/node/5698 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026].