Tribunale di Avellino – Concordato semplificato: sindacato che il tribunale è tenuto, anche con riferimento alla fase della composizione negoziata, a svolgere per decidere della sua ammissibilità e omologabilità.
Tribunale di Avellino, Sez. I Ufficio proc. concorsuali e crisi d'impresa, 03 ottobre 2023 – Pres. Gaetano Guglielmo, Giud. delegato Pasquale Russolillo, Giud. Michela Palladino.
Concordato semplificato – Accesso a quella procedura - Risultato che deve garantire per risultare ammissibile.
Accesso a concordato semplificato e omologabilità dello stesso – Sindacato che il tribunale deve svolgere – Estensione anche alla fase della composizione negoziata – Necessario riscontro della buone fede nelle trattative come attestata dall'esperto - Non ricorrenza di un'ipotesi di frode decettiva.
Il concordato semplificato per risultare attuabile deve garantire la soddisfazione di ogni creditore in misura non irrisoria, indipendentemente da quello che possa l'alternativo risultato nella liquidazione giudiziale, non potendo infatti il risultato del requisito non peggiorativo essere scisso da quello, ulteriore, della idoneità satisfattiva a beneficio di ogni creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Seppure non sia espressamente menzionata dall'art. 25 sexies C.C.I., fra le cause di inammissibilità della proposta o di diniego di omologa del concordato semplificato si deve ritenere rientri anche la c.d. frode decettiva (omissione di informazioni rilevanti). L’estensione di un siffatto sindacato anche al concordato semplificato si ricava infatti dalla circostanza che, ai fini dell’accesso a quella procedura, il debitore deve dimostrare di aver condotto le trattative in buona fede, presupposto che non può non essere riferito anche alla completa e trasparente rappresentazione della propria situazione patrimoniale quale condizione indispensabile per consentire la partecipazione informata dei creditori alle trattative e l'adesione alle proposte formulate dal debitore nel percorso di negoziazione stragiudiziale, onde il controllo, previsto dal comma 3 di detto articolo, sul contenuto della relazione dell'esperto circa la sua ricorrenza non può avere una valenza meramente estrinseca e burocratica ma deve escludere che possano essere disattese le conclusioni cui quel professionista è giunto circa il corretto svolgimento del percorso di composizione negoziata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-3-ottobre-2023-pres-guglielmo-est-russolillo
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Como, 27 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6636; in tema di sindacabilità della proposta di concordato semplificato da parte del giudice: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 luglio 2021, n. 21190 https://www.unijuris.it/node/5824].