Tribunale di Taranto - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: colpa grave del proponente e rilevanza normativa attribuita alla condotta del finanziatore in ordine alla imputazione soggettiva dell’indebitamento.

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Data di riferimento: 
02/11/2023

Trib. Taranto, 2 novembre 2023, Est. De Francesca

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Colpa grave di cui all’art. 69 CCII – Contenuto.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Ammissibilità della proposta – Condotta del finanziatore –Incidenza in ordine al giudizio relativo alla sussistenza della colpa del debitore – Esclusione

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la colpa grave che ai sensi dell’art. 69 CCII osta alla ammissibilità della proposta può dirsi integrata non soltanto quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l’obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere, ma altresì, ed ancor più, quando egli, nel corso della esecuzione del rapporto obbligatorio, abbia tenuto un contegno idoneo a compromettere la propria capacità di adempiere; ciò si verifica allorché il debitore, consapevole delle esposizioni già esistenti e pur privo di intenzioni fraudolente, ricorra insistentemente ed imprudentemente al credito erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ovvero quando non amministri diligentemente ed oculatamente le risorse finanziarie ottenute, così concorrendo, attraverso tale condotta, a determinare – in difetto di eventi sopravvenuti non prevedibili e come tali non imputabili – le condizioni di insorgenza della situazione di sovraindebitamento. E quanto più il debitore già indebitato ricorra ulteriormente al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali, tanto più l’indebitamento diviene irragionevole, gravemente negligente e quindi rimproverabile.

La rilevanza normativa attribuita alla condotta del finanziatore che non abbia adeguatamente soppesato il merito creditizio del sovraindebitato, così determinando o concorrendo a determinare la situazione di indebitamento, non rileva – in linea di massima e salva la specificità del caso concreto in ragione delle particolari circostanze della negoziazione – ai fini della indagine che il giudice è comunque chiamato a svolgere in ordine alla imputazione soggettiva dell’indebitamento, giacché le conseguenze di un tale negligente contegno concorrente sono state espressamente circoscritte dal legislatore, entro il piano delle sanzioni processuali indirizzate al solo incauto o spregiudicato finanziatore, ai sensi dell’art. 69 co. 2 CCII, e non invece contemplate quali scusanti idonee ad escludere o a mitigare la colpa di cui all’art. 69 co. 1 CCII, e quindi a rendere meritevole, anche solo per presunzione, l’altrettanto gravemente incauto consumatore.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-taranto-2-novembre-2023-est-de-francesca

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30178/CrisiImpresa?Rilevanza-normativa-attribuita-alla-condotta-del-finanziatore-in-ordine-alla-imputazione-soggettiva-dell%E2%80%99indebitamento

[Si veda però in questa rivista anche: App. Firenze, 8 novembre 2023 - https://www.unijuris.it/node/7378 ,  Tribunale Ordinario di Torino, Sez. VI civ., 01 giugno 2023 – https://www.unijuris.it/node/7041 e, fra le altre, Tribunale Ordinario di Parma, Sez. procedure concorsuali ed esecuzioni forzate, 06 marzo 2023 – https://www.unijuris.it/node/7187 , si veda pure Tribunale di Caltanissetta, Sez. Civile, 01 giugno 2022 – https://www.unijuris.it/node/6741 ]

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