Tribunale di Genova – Nella liquidazione controllata non è prededucibile, ma privilegiato il compenso dell’avvocato che ha redatto il ricorso.
Tribunale Genova, 10 Novembre 2023. Pres. Braccialini. Est. Monteleone.
Liquidazione Controllata - Compensi dell’avvocato e del consulente che assistono il debitore - Prededucibilità – Esclusione – Collocazione in privilegio – Ammissibilità.
Nella liquidazione controllata solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata.
[Cfr in questa rivista anche i provvedimenti rintracciabili al seguente link: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1153,731/all fra i quali vi è, con diverso orientamento: Tribunale di Pavia, Sez. I civ.- Ufficio Concorsuale, 09 settembre 2022]