Corte di Cassazione (28232/2023) – Concordato preventivo: banca, autoliquidanti e compensazione impropria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/10/2023

Cassazione civile, sez. I, 9 Ottobre 2023, n. 28232. Pres. Mercolino. Est. Fidanzia.

Concordato preventivo – Banca – Autoliquidanti – Compensazione – Impropria.

Ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale – come nel caso della linea di credito c.d. autoliquidante, nella quale la fonte di rimborso dell’erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sin dall’inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell’istituto di credito - non trova applicazione l’art. 56 legge fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza. L’elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza invece di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive (c.d. compensazione impropria) che, per effetto del patto di compensazione, vengono annotate nel medesimo conto corrente. Conseguentemente l’esistenza del patto con cui è stato attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all’esito della esecuzione del mandato all’incasso, e l’operatività dell’istituto della c.d. compensazione impropria, consentono alla banca di trattenersi legittimamente le somme riscosse dopo l’apertura del concordato preventivo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30217/CrisiImpresa?Concordato-prev...

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-ottobre-2023-n-28...

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: