Tribunale di Tempio Pausania – L'antecedente proposizione di una domanda di liquidazione giudiziale non è d'ostacolo all'apertura della composizione negoziata della crisi.
Tribunale di Tempio Pausania, Sez. civile, 12 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Cecilia Marino, Giud. Claudio Cozzella e Eleonora Carsana.
Composizione negoziata della crisi – Antecedente proposizione nei confronti del ricorrente di una domanda di liquidazione giudiziale - Preclusione all'ammissione dello stesso alla soluzione negoziata – Esclusione - Fondamento.
L'imprenditore può essere ammesso alla composizione negoziata della crisi anche nell'ipotesi in cui sia già stata antecedentemente presentata nei suoi confronti domanda di liquidazione giudiziale in ragione di una interpretazione sistematica e teleologica dell'art. 25 quinquies C.C.I., in ragione del favor del legislatore per la soluzione negoziata della crisi e dei principi espressi dalla Direttiva Insolvency. [nello specifico il Tribunale ha pertanto accolto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 19, comma 7, C.C.I. avverso la decisione del giudice che, a seguito di istruttoria effettuata previa convocazione dei creditori, secondo gli specifici provvedimenti dati in merito, aveva rigettato la domanda di accesso a quella procedura e per l'effetto revocato le misure protettive di cui l'imprenditore ricorrente aveva richiesto la conferma]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-tempio-pausania-12-ottobre-2023-pres-est-marino
[cft. in questa rivista: Tribunale di Bologna, 23 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7158].