Corte di Cassazione (31702/2023) – Considerazioni in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione e preferenziale, di operazioni dolose causative del fallimento e di modalità di apprezzamento da parte del giudice dei risultati probatori.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, 17 maggio 2023, n. 31702 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Giuseppe De Marzo.
Bancarotta per distrazione - Presupposti richiesti per la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo - Indici di fraudolenza – Necessario riscontro.
Fatti di bancarotta fraudolentaOperazioni dolose che hanno cagionato il fallimento della società – Reato contemplato dall'art. 223, secondo comma, n. 2 L.F. - Comportamento richiesto per la sua consumazione.
Bancarotta preferenziale - Elemento soggettivo richiesto – Dolo specifico – Ipotesi che ne escludono la sussistenza.
Reati fallimentari - Ricorrenza - Accertamento da svolgersi dal giudice – Modalità con cui deve effettuare il relativo esame.
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda; nel contesto in cui l'impresa ha operato avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte; nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. Per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale, è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice, per cui tale elemento soggettivo non si esaurisce affatto nella rappresentazione e nella volizione del fatto distrattivo o dissipativo, investendo anche la pericolosità di tali fatti rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori; in ciò, per l'appunto, consiste la fraudolenza, connotato interno alla condotta, che involge la consapevolezza, da parte del soggetto agente, del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori, pur non essendo richiesto dalla norma alcun fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini, ciò che viene richiesto è che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto ma concreto.; a tal fine la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Le "operazioni dolose" di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall, poste in essere da soggetti diversi dal fallito, che in quanto tali hanno cagionato il fallimento della società non richiedono affatto la qualificazione delle condotte in termini di illeciti penali, ma soltanto l'accertamento di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero di atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)