Tribunale di Genova – Giudizio di meritevolezza nel concordato minore ed inapplicabilità dell’art. 282 CCII.

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Data di riferimento: 
29/09/2023

Trib. Genova, 29 settembre 2023, Est. Braccialini

CONCORDATO MINORE - Giudizio di meritevolezza previsto dall’art. 282 CCII – Inapplicabilità.

Nell’ambito del concordato minore  il legislatore ha optato per una delimitazione del campo di applicazione dell’inammissibilità, non valicabile in via interpretativa, non potendosi pertanto applicare estensivamente il disposto di cui all’art. 282 CCII che prevede un giudizio di meritevolezza sulla persona del debitore con riferimento alla ristrutturazione del debito consumeristico ed all’esdebitazione dopo la liquidazione controllata. Questo più generoso trattamento dell’inammissibilità è coerente con le caratteristiche strutturai delle tre diverse procedure di sovraindebitamento nel senso che mentre nella ristrutturazione del debito del consumatore o nella liquidazione controllata il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato al solo giudice, il voto dei creditori, nel concordato minore, costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi reqisiti di accesso alla ristrutturazione del debito.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-29-settembre-2023-est-braccialini

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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