Tribunale di Mantova - Concordato Semplificato e modifica della proposta in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 C.C.I.I.Regole della fase esecutiva.
Tribunale Mantova, 19 Ottobre 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.
Concordato semplificato - Modifica della proposta - Analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCII - Ammissibilità - Omologazione - Esecuzione - Applicabilità di disposizioni in tema di concordato preventivo.
Con riferimento al concordato semplificato, sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell’art. 25 sexies CCII, deve ritenersi consentito al debitore modificare la proposta in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCII (norme peraltro applicabili, sia pure nei limiti della compatibilità, anche al concordato minore: v. art. 65 co. 2 e 74 co. 4 CCI) e avuto riguardo al favor chiaramente manifestato dal legislatore per le soluzioni della crisi di impresa alternative alla liquidazione giudiziale.
La fase esecutiva del concordato come omologato deve essere attuata nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività in virtù dell'applicabilità degli artt. 114 (nel limite di compatibilità) e 118 C.C.I., richiamati rispettivamente dal comma 1 dell'art. 25 septies e dal comma 8 dell'art. 25 sexies C.C.I.
[Cfr in questa rivista anche:Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 06 luglio 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7103 ]