Tribunale di Treviso – Concordato semplificato: considerazioni in tema di verifica che il tribunale, in sede di omologa, deve svolgere per accertare che non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri a ciascuno un'utilità.

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Data di riferimento: 
03/10/2023

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 03 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Bruno Casciarri, Giud. Lucio Munaro e Clarice Di Tullio.

Concordato semplificato – Omologazione – Verifiche che il tribunale deve eseguire – Modalità di svolgimento.

In tema di concordato semplificato, l'art, 25 sexies, comma 5, C.C.I. prevede che il tribunale, ai fini dell'omologazione, verifichi in particolare che “non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità' a ciascun creditore”; ciò comporta che la proposta, secondo il chiaro disposto della norma, non è necessario assicuri un “quid pluris”, ma deve quanto meno assicurare il raggiungimento di un risultato di equivalenza rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione concorsuale; ciò per un evidente favor per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria, in quanto, anche in tale minima ipotesi, la stessa è in grado di esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto. Quanto alla seconda condizione (assicurazione di un'utilità a ciascun creditore), diversamente dell'art. 84, comma 3, C.C.I. in tema di concordato preventivo in continuità, non è necessario che il concordato semplificato assicuri a ciascun creditore un'utilità economicamente valutabile, con la conseguenza che, laddove preveda la continuità indiretta, anche vantaggi non direttamente computabili in termini economici, quali la continuità dei rapporti di lavoro e/o la continuazione o rinnovazione dei rapporti commerciali (ad esempio con i fornitori strategici ed agenti), possono integrare il requisito in parola. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29987/CrisiImpresa?Il-concordato-semplificato-pu%C3%B2-esprimere-un-vantaggio-qualitativo-per-i-creditori-in-termini-di-maggiore-rapidit%C3%A0-procedurale-e-di-riparto

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-treviso-3-ottobre-2023-pres-est-casciarri

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza