Tribunale di Parma – Liquidazione controllata: ammissibilità della domanda di accesso, proposta da un soggetto privo di beni mobili o immobili e di redditi di un qualche tipo, che risulti fondata solo su finanza esterna.

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Data di riferimento: 
20/09/2023

Tribunale Parma, 20 Settembre 2023. Pres. Ioffredi. Est. Vernizzi.

Liquidazione controllata - Domanda di accesso, proposta da soggetto incapiente, fondata solo su finanza esterna – Ammissibilità – Fondamento.

È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di redditi, beni mobili o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”). 

[Nel caso specifico il debitore risultava privo di redditi e beni ed, a fronte di un passivo complessivamente pari € 59.410,59, l’attivo era costituito da disponibilità liquide per € 10.000 messe a disposizione dalla madre del debitore, a titolo di finanza esterna, per il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dell’11,88 % dei creditori chirografari]

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29891/CrisiImpresa?Anche-il-tribunale-di-Parma-ammette-la-liquidazione-controllata-con-sola-finanza-esterna

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-20-settembre-2023-pres-ioffredi-est-vernizzi

 

[Cfr in questa rivista anche: Tribunale di Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, 19 settembre 2023 – https://www.unijuris.it/node/7203 e, con orientamento contrario, Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., proc. concorsuali ed esecuz. forzata, 07 giugno 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7081 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza