Tribunale di Torino - Nella liquidazione controllata non è prededucibile il compenso dell’avvocato che assiste il debitore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/08/2023

Tribunale Torino, 03 Agosto 2023. Pres. Nosengo. Est. Pittaluga.

Liquidazione Controllata - Compensi dell’avvocato che assiste il debitore - Prededucibilità – Esclusione

Nella liquidazione controllata, l’art. 6 CCII limita la preducibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall’OCC nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano, né vi è alcuna altra disposizione che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione per cui le spese legali maturate per l’assistenza del debitore nel ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29727.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-3-agosto-2023-pres-nosengo-est-pittaluga

[Cfr in questa rivista anche: Tribunale Ascoli Piceno, 13 Luglio 2023, https://www.unijuris.it/node/7070 e, in senso contrario, Tribunale di Pavia, Sez. I civ.- Ufficio Concorsuale, 09 settembre 2022 - https://www.unijuris.it/node/6467]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza