Tribunale di Pescara – Liquidazione del patrimonio ai sensi della L.3/2012; la proposta del sovraindebitato non può prevedere una durata della procedura superiore ai quattro anni.
Tribunale Ordinario di Pescara, Sez. Civile – Ufficio fallimenti e procedure minori, 05 luglio 2023 (data della pronuncia)- Giudice designato Domenica Capezzera.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni ex L. 3/2012 – Durata della procedura – Necessità che non ecceda i quattro anni – Fondamento.
In tema di sovraindebitamento, la proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 non può prevedere una durata superiore al quadriennio, dal momento che nessun aspetto contenutistico è rimesso alla scelta del richiedente e che l’assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire de jure eventuali beni sopravvenuti ai sensi degli artt. 14 quinquies, ultimo comma, e 14 undecies di detta legge; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato sovraindebitato siano sorti per causa posteriore all’apertura del procedimento concorsuale, in quanto resterebbero privi, una volta pure decorso il quadriennio, della facoltà di agire esecutivamente sui beni del debitore medesimo: (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[con riferimento specifico alla funzione economica prevista per l'analogo istituto del contratto preventivo rappresentata dalla gestione della crisi “con soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo sufficientemente breve”, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 521https://www.unijuris.it/node/1701].