Tribunale di Bologna – Composizione negoziata: solo il ricorso ex art 40, 44, 54 C.C.I. già depositato dal debitore, e non anche quello depositato da terzi, si deve considerare, ex art 25 quinquies C.C.I., incompatibile con l’accesso a quella procedura.

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Data di riferimento: 
23/06/2023

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Proced. Concorsuali, 23 giugno 2023 (data della pronuncia) -  Giudice Alessandra Mirabelli.

Composizione negoziata della crisi – Istanza di misure protettive - Pendenza di istanza di liquidazione giudiziale proposta da terzi - Interpretazione dell’art. 25 quinquies C.C.I. - Effetto preclusivo alla presentazione della domanda e all’ottenimento di quelle misure – Insussistenza – Impedimento rappresentato dalla sola pendenza di domande di risoluzione giudiziale della crisi proposte dal debitore.

L’art. 25 quinquies, primo periodo. C.C.I., che, con riferimento alla domanda di nomina dell'esperto al fine dell'apertura della composizione negoziata ed a quella contestuale o meno di applicazione di misure protettive, dispone: “ L'istanza di cui all'articolo 17, non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74”, si deve ritenere vada interpretato nel senso che faccia riferimento, al solo procedimento ex art. 40 C.C.I. proposto con ricorso dall’imprenditore, che infatti è l’unico a poter presentare anche le domande ex artt. 44 primo comma, 54 terzo comma e 74 C.C.I., (domande tutte rinunciate le quali, ai sensi del secondo periodo, dell'art. 25 quinques l'imprenditore dovrà comunque attendere quattro mesi prima di richiedere la nomina dell’esperto), e non anche ad un procedimento incardinato da terzi, segnatamente ad una domanda di liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, degli organi di controllo o del PM. In tal caso infatti l'imprenditore, a differenza di quanto accade in caso di avvenuta precedente presentazione da parte sua di domande di quel tipo in cui, dato il loro effetto preclusivo, è tenuto ad attestare, sotto la sua responsabilità. di non averne presentata alcuna, ha solo l’obbligo di rappresentare, per fornire alla commissione che ai sensi dell'art. 13 C.C.I. nomina l'esperto, ogni indicazione utile in vista di procederne alla scelta, la pendenza di procedure di terzi che non ostacolerebbero la nomina del professionista, cui, ai sensi dell'art. 21 C.C.I., spetterà di valutare in concreto la possibilità del risanamento anche laddove ravvisi che le iniziative dei terzi siano sintomatiche di una vera e propria insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29519.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-23-giugno-2023-est-mirabelli

[in tema di compatibilità tra il nuovo percorso guidato dall’esperto e la situazione di pregressa insolvenza dell’impresa, cfr. in questa rivista: Tribunale di Bologna, 08 novembre 2022  https://www.unijuris.it/node/6548; in tema di interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 25 quinquies C.C.I. e di preclusione alla composizione negoziale fondata su un acritico meccanismo di prevenzione, soluzione che il tribunale ha considerato disfunzionale e iniqua: Tribunale di Palermo, 22 magio 2023 https://www.unijuris.it/node/7024

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza