Corte di Cassazione (18482/2023) - Bancarotta semplice documentale: presupposto richiesto per la consumazione del reato. Considerazione in tema di sospensione condizionale della pena in sede di giudizio d'appello.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 22 marzo 2023, n. 18482 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Luca Piatorelli.
Bancarotta semplice documentale – Irregolare tenuta delle scritture contabili- Impossibilità che le stesse assolvano alla loro normale funzione di accertamento – Consumazione di quel reato – Presupposto necessario e sufficiente.
Bancarotta semplice documentale – Intervenuta condanna in primo grado – Giudizio d'appello – Applicazione della sospensione condizionale della pena – Necessità che ne sia stata fatta esplicita richiesta da parte dell'appellante – Mancato riconoscimento d'ufficio – Non ricorribilitàa in cassazione quale vizio del giudicato.
In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento. (Fattispecie relativa a libro degli inventari che non recava indicazioni idonee ad individuare i saldi di clienti e fornitori e la tipologia e la quantità dei prodotti giacenti in magazzino a fine esercizio, nella quale la Corte ha escluso che ci si trovasse in presenza di violazioni meramente formali e inoffensive ed ha, altresì, ritenuto irrilevante che il curatore fosse riuscito, grazie alle altre scritture, a ricostruire il movimento degli affari della società). (Massima Ufficiale) Laddove l'imputato non rinnovi in appello la richiesta di applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., l'omessa valutazione sul punto da parte del giudice dell'impugnazione non costituisce, ove non sia stato specificatamente provocato ad eventualmente pronunciarsi in tal senso, vizio censurabile in cassazione, ciò in quanto spetta all'appellante sollecitarne il ricorso in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado, ancorché preceduto da giudizio incompatibile con il riconoscimento di quel beneficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)