Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Il debitore che abbia richiesto l'accesso alla liquidazione controllata può, finché quella procedura non sia stata aperta, rinunciarvi.

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Data di riferimento: 
05/06/2023

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ. Fallimenti e Proced. Concorsuali, 05 giugno 2023 - Pres. Enrico Quaranta, Rel. Simona Di Rauso, Giud. Marta Sodano.   

Liquidazione controllata – Domanda d'accesso proposta dal debitore – Successiva rinuncia – Ammissibilità – Non avvenuta apertura di quella procedura – Presupposto necessario – Fondamento.

Almeno fino all’apertura della procedura di liquidazione controllata, quando sia stato lo stesso debitore a richiederla, la stessa può essere da parte di quello oggetto di rinuncia, in omaggio al carattere privatistico della procedura nella fase precedente all’apertura, considerando che la attivazione del procedimento da parte del debitore soddisfa un suo personale interesse, almeno fino a quando manca l’intervento dei creditori e, dunque, il contraddittorio con essi; ciò si deve ritenere anche in quanto l’art. 43 del C.C.I. disciplina nella sua interezza la rinuncia alla domanda ex art . 40 di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-5-giugno-2023-pres-quaranta-est-di-rauso

[con riferimento alla rinuncia alla liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, v. in questa rivista Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 22 giugno 2017 https://www.unijuris.it/node/3505].

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza