Tribunale di Larino – Presupposto per poter accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi è l'esistenza effettiva di un'impresa in crisi da risanare e non anche di un'impresa solo formalmente iscritta nello specifico registro.
Tribunale di Larino, 08 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudice Rinaldo d'Alonzo.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Presupposto- Effettiva esistenza di un'imprersa in attività esercizio dell'attività.
il combinato disposto di tutti gli indici normativi previsti dal codice della crisi, in particolare di quelli specifici afferenti l'avvio di quella procedura e di quelli da considerarsi formalmente e logicamente con essi connessi, impone di affermare che l’utilizzo della composizione negoziata è pensato, e dunque in questo senso deve essere complessivamente interpretato, come funzionale ad una impresa che viene postulata come effettivamente esistente sul mercato e che abbia la necessità, in vista di una sua auspicata prosecuzione, di risolvere una situazione di squilibrio economico-finanziario che nell’impresa nasca. [Tutto questo, nel caso di specie, risultava mancare dato che si era prospetta una iniziativa aziendale rimasta “sulla carta”, nel senso che l’attività economica organizzata, svolta in maniera professionale e destinata alla produzione o scambio di beni o servizi (id est l’attività di impresa secondo l’art. 2082 c.c.) non si era mai fattivamente declinata e ci si trovava al cospetto di una impresa che sembrava esistere solo in forza della presenza di una iscrizione nel registro delle imprese, onde il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza del debitore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29509.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-larino-8-giugno-2023-est-d-alonzo