Corte di Cassazione (26240/2023) – Considerazioni in tema di condotta distrattiva consistente nella restituzione, in epoca di dissesto societario, dei versamenti fatti dai soci in conto capitale, di prova desunta e di “bancarotta riparata”.

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Data di riferimento: 
16/06/2023

Corte di Cassazione, Sez. V penale, 16 giugno 2023, n. 26240 - Pres. Rosa Pezzullo, Rel. Luca Pistorelli.

Amministatore della società poi fallita – Versamenti fatti dai soci in conto capitale – Restituzione in uno stato di dissesto societario – Ipotesi possibile di bancarotta fraudolenta per distrazione – Restituzione dei versamenti fatti a titolo di mutuo – Ipotesi punibile a titolo di bancarotta preferenziale – Destinatario rappresentato dall'amministratore – Irrilevanza.

Fallimento - Bancarotta fraudolenta – Mancato rinvenimento di beni societari - Circostanza che può costituire prova presunta dell'avvenuta distrazione – Amministratore imputato di quel reato – Necessità che giustifichi tale mancanza – Ipotesi non costituente inversione dell'onere della prova.

Fallimento - Distrazione di beni da parte dell'amministratore - Successivi versamenti effettuati dallo stesso nelle case sociali – Presupposti perché possa costituire ipotesi di “bancarotta rimediata”.

Solo il prelievo, in epoca di evidente dissesto societario, di somme di denaro dal patrimonio della società poi fallita a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale costituisce effettivamente, non rappresentando tali versamenti un credito degli stessi esigibile nel corso della vita della società, una distrazione ed integra, pertanto, la fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale mentre la restituzione di quelli operati dai soci a titolo di mutuo è punibile a titolo di bancarotta preferenziale, a prescindere dalla qualifica rivestita dal destinatario delle restituzioni all'interno della società, quindi anche se destinatario sia l'amministratore della fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere, in assenza di idonea giustificazione, desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, artefice della gestione, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento senza che ciò costituisca ipotesi di inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La fattispecie della “bancarotta riparata” si fonda sul presupposto per cui l'amministratore, una volta che si sia reso responsabile delle condotte distrattive, annulli l'operazione con una condotta di segno opposto e di identico spessore che elimini così ogni pregiudizio per i creditori; perché si verifichi tale ipotesi è infatti necessario che i versamenti nelle casse sociali siano effettuati prima del fallimento e corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass.%20pen.%20n.%2026240.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: