Tribunale di Mantova – Concordato semplificato e possibilità che il debitore modifichi la proposta.
Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 06 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Alessandra Venturini.
Concordato Semplificato - Modifica della proposta - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
Sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell’art. 25 sexies C.C.I., deve ritenersi consentito al debitore di modificare, in conseguenza delle interlocuzioni intervenute medio tempore con l'ausiliario nominato ex art. 25 sexies, terzo comma, C.C.I. la proposta di concordato semplificato, in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47, comma 4, e 107 CCI (norme peraltro applicabili, sia pure nei limiti della compatibilità, anche al concordato minore: vedi art. 65, comma 2, e 74, comma 4, C.C.I.) e avuto riguardo al favor chiaramente manifestato dal legislatore per le soluzioni della crisi di impresa alternative alla liquidazione giudiziale, tenuto conto infine che il debitore non avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda di concordato semplificato stante il termine previsto dall’art. 25 sexies, comma 1, C.C.I. (sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'esperto di cui all'art. 17, comma 8, C.C.I. di cessazione della composizione negoziata). In tal caso deve essere acquisito il parere dell'ausiliario sulla nuova proposta concordataria relativamente ai seguenti aspetti: 1) rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; 2) fattibilità del piano di liquidazione; 3) assenza di pregiudizio della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; 4) assicurazione di un’utilità a ciascun creditore; 5) assenza di atti in frode ai creditori, e deve essere differita l'udienza per il giudizio di omologazione in precedenza fissata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29536-81590.pdf